Quarto Conto Energia: È stato pubblicato sulla GU n. 109 del 12/05/2011 il DM 05/05/2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (Quarto Conto Energia) che ridefinisce, dal 01/06/2011, il sistema degli incentivi al fotovoltaico.
Il provvedimento segue la recente emanazione del DLgs 28/2011 il quale ha previsto che le disposizioni contenute nel decreto sul Terzo Conto Energia, il DM 06/08/2010, si applicano agli impianti entrati in esercizio entro il 31/05/2011, tagliando gli incentivi che erano invece inizialmente previsti fino alla fine del 2013.
Il DM 05/05/2011 si applica, quindi, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio tra il 31/05/2011 e il 31/12/2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Obiettivi indicativi di potenza e costi indicativi di incentivazione
Per i piccoli impianti fotovoltaici (impianti fino a 1000 kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche) non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine 2012.
Per i grandi impianti (tutti quelli diversi dai piccoli) sono previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012.
* Nel periodo 01/06/2011 – 31/12/2012, ai piccoli impianti fotovoltaici si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’allegato 5.
** Dal 2013 al 2016, per gli impianti fotovoltaici grandi e piccoli, il superamento dei costi indicativi non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato 5.
*** Dal 2013 al 2016, per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione, il superamento dei costi indicativi non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato 5.
Entità delle tariffe incentivanti
La tariffa incentivante, differenziata per potenza dell’impianto e per periodo temporale secondo le tabelle di cui all’allegato 5, è riconosciuta per 20 anni dall’entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. In allegato è riportato il confronto tra le tariffe del Quarto Conto Energia con quelle previste dal Terzo Conto Energia. Si rileva che, per gli impianti di cui al Titolo II, l’entrata in esercizio nel mese di giugno 2011, cioè subito dopo la fine del Terzo Conto Energia, provoca una perdita del 1÷4% rispetto alla tariffa inizialmente prevista. Confrontando, inoltre, le nuove tariffe fissate per fine 2011 con quelle previste dal Terzo Conto Energia, si nota una decurtazione variabile tra il 22% ed il 31% in funzione della dimensione dell’impianto. Lo stesso confronto riportato a fine 2012 evidenzia una decurtazione delle tariffe previste variabile tra il 29% ed il 44% (maggiormente penalizzati gli impianti di dimensioni maggiori e non realizzati sugli edifici).
Premi aggiuntivi
Sono previsti, rispetto alle tariffe incentivanti, premi aggiuntivi:
· fino al 30% della tariffa per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia (invariato rispetto al Terzo Conto Energia);
· del 5% per gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (invariato rispetto al Terzo Conto Energia);
· del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto i 5000 abitanti (nel Terzo Conto Energia era limitato agli impianti in regime di scambio sul posto);
· di 5 €cent/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in amianto (più vantaggioso rispetto al Terzo Conto Energia, in cui il premio era pari al 10% della tariffa incentivante);
· del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione Europea (novità rispetto al Terzo Conto Energia).
richiesta ed erogazione dell’incentivo
Entro 15 giorni solari dall’entrata in esercizio dell’impianto, il responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di incentivo, completa della documentazione prevista dall'allegato 3-C. I gestori di rete hanno l’obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla delibera dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 99/08. Fatte le opportune verifiche, il GSE eroga gli incentivi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.